Statuto
ALLEGATO A
STATUTO
Del
“COMITATO TUTELA TERRITORIO – ORGIANO E ASIGLIANO VENETO” PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA NATURA, DELL’AMBIENTE E DELLE COSE DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORGIANO ( VI ) E ASIGLIANO VENETO (VI) – O.N.L.U.S.
Articolo 1.DENOMINAZIONE SEDE
Il comitato per la tutela e valorizzazione della natura, dell’ambiente e delle cose di interesse storico e artistico nel territorio di Orgiano (Vi) e Asigliano Veneto (Vi) , ha sede in Orgiano in Via Fornetto n. 22. La sede potrà variare secondo le esigenze e per decisione dell’assemblea degli aderenti.
Fintantoché sussistono i requisiti previsti dal D. Lgs. 04 . 12 . 1997, n. 460 , il comitato utilizzerà la locuzione “ organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “O.N.L.U.S.” nella sua denominazione , nei suoi segni distintivi , o nelle comunicazioni rivolte al pubblico.
Articolo 2: SCOPI
Il Comitato è unaassociazione che, ai sensi della legge n. 266 / 91 e del D. Lgs. N. 460/1997, persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale e che ha lo scopo di contrastare la realizzazione di cave e miniere nel territorio comunale di Orgiano e Asigliano Veneto e di studiare e diffondere le tematiche della tutela dell’ambiente nonché della valorizzazione e conservazione di beni di valore paesaggistico , storico , artistico, architettonico , la salute , le falde idriche e il territorio . Al comitato è vietato lo svolgimento diattività diverse da quelle sopra menzionate , ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse . L’attività del Comitato non ha fini di lucro e verrà autofinanziata attraverso sottoscrizioni degli aderenti al comitato stesso.
Articolo 3. ATTIVITA’
Il comitato potrà promuovere ogni iniziativa ed attività consentita e reputata opportuna per il conseguimento delle finalità del medesimo, anche in via amministrativa e dinanzi alle autorità giudiziarie civile , penale , amministrativa , tributaria e contabile .
Articolo 4. ADESIONE AL COMITATO
L’adesione al Comitato è libera, senza discriminazioni di razza , sesso, fede religiosa , purché l’attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità del Comitato. Il Comitato è indipendente da qualsiasi altra Associazione, Comitato , Circolo , Partito , ecc.
Articolo 5.QUOTE ASSOCIATIVE
L’adesione al Comitato comporta l’autotassazione regolare degli aderenti. Il Comitato provvederà all’autofinanziamento delle singole iniziative decise di volta in volta dall’assemblea. Tale autotassazione è diretta a finanziare le attività istituzionali ed è stabilita dallaassemblea degli aderenti all’inizio di ogni anno.
Articolo 6. FONDO COMUNE
I contributi degli associati costituiscono il fondo comune del Comitato. Finché questo svolge le sue attività gli aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune , né pretenderne una quota in caso di recesso .
Il Comitato risponde delle proprie obbligazioni col fondo comune.
Articolo 7. ORGANI E POTERI
Gli organi del Comitato sono:
a) L’Assembleedegli aderenti
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) Il Revisore dei Conti
Tutte le cariche sono gratuite e rinnovabili alla scadenza , così come è gratuita l’attività dei componenti del Comitato, la quale viene prestata con spirito di solidarietà e in modo personale , spontaneo e senza fii di lucro .
Articolo 8. L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è il massimo organo deliberativo ed ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali. Essa è costituita da tutti i componenti del Comitato e può essere ordinaria e straordinaria .
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno , ed ha il compito di :
1) Discutere ed approvare il rendiconto annuale
2) Stabilire annualmente la quota associativa
3) Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
4) Eleggere il Revisore dei conti.
L‘assembla straordinaria può essere convocata dal Presidente,dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 dei soci,ogni volta che se ne ravvisi la necessita .
Le assemblee ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente che viene assistito dal Segretario per la redazione dei relativi verbali . In caso diassenza o di impedimento del Presidente , le Assemblee sono presiedute dal Vice presidente .
Articolo 9. CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’avviso di convocazione delle assemblee ordinaria e straordinaria, unitamente all’ordine del giorno , deve essere trasmesso , a cura del Presidente , a tutti i soci e dovrà pervenire ai medesimi con almeno otto giorni di anticipo , a mezzo comunicazione scritta , telefonica o apposito volantino informativo .
Le assemblee ordinaria e straordinaria sono valide, in prima convocazione , con la partecipazione di almeno la metà degli aderenti e deliberano con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi ; in seconda convocazione , da indirsi almeno un’ora dopo, le assemblee ordinaria e straordinaria sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti e deliberano rispettivamente con il voto favorevole di più di un terzo dei soci, per le assemblea straordinaria . Le modifiche statutarie o lo scioglimento del Comitato sono deliberate dall’assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.
Ciascun socio ha il diritto di voto. Ha diritto, altresì, a chiedere la verbalizzazione delle proprie opposizioni .
Articolo 10: IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti non inferiore a 5 e non superiore a 8 , nominati dall’Assemblea , ed ha il compito di amministrare il Comitato occupandosi della gestione ordinaria e straordinaria del medesimo e di redigere il rendiconto annuale .
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente del Comitato, un Vice presidente ed il Segretario – Cassiere. Quest’ultimo ha il compito di redigere i verbali delle sedute delle assemblee e del Consiglio Direttivo che saranno custoditi presso la sede del Comitato per essere liberamente consultati da parte degli aderenti . Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni.
Articolo 11. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente del Comitato o, in caso di assenza o impedimento , dal Vice presidente , con avviso scritto indicante giorno ora e luogo dove si terrà la riunione da inviarsi almeno 5 giorni prima della data di convocazione.
Le determinazioni del Consiglio sono valide se prese alla presenza e col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.
Articolo 12. PRESIDENTE
Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti , a maggioranza di presenti , e dura in carica quanto il consiglio direttivo . Ha la rappresentanza attiva e passiva del Comitato e può stare in giudizio previa deliberazione del Consiglio Direttivo. Cura l’esecuzione delle determinazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso diassenza o impedimento tutti i poteri del Presidente vengono esercitati dal Vice presidente .
Articolo 13. REVISORE DEI CONTI
Il Revisore dei Conti è eletto dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti . Ha il compito di verificare annualmente la regolarità documentale delle entrate e delle spese ed esprime un parere di regolarità sul rendiconto annuale. Dura in carica tre anni.
Articolo 14. COMPENSI
Il Presidente, i Consiglieri ed il Revisore dei conti non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza .
Articolo 15. AMMISIONE DEGLI ADERENTI
Possono aderire al Comitato tutti cittadini, ovunque residenti , che siano interessati al proseguimento degli scopi che il comitato si prefigge.
L’ammissione di un nuovo aderente è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell’interessato . Tutti gli aderenti ammessi hanno pari diritti di voto nelle assemblee.
Articolo 16. DIRITTI DEGLI ADERENTI
Gli aderenti hanno i seguenti diritti:
- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo ed il Revisore dei conti ;
- Approvare il rendiconto annuale;
- Essere informati sulle attività del Comitato, con potere di controllo sull’andamento dell’attività del medesimo ;
- Avere libero accesso agli atti ed ai documenti prodotti o detenuti dal Comitato;
- Essere rimborsati delle spese effettive sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge , in favore del Comitato .
Articolo 17.DOVERI DEGLI ADERENTI
Gli aderenti hanno i seguenti doveri:
- Versare la quota associativa iniziale e quellaannuale stabilita dall’ Assemblea ;
- Partecipare alle Assemblee convocate nel corso dell’anno ;
- Impegnarsi per il raggiungimento dello scopo;
- Tenere verso i soci un comportamento improntato alla correttezza ed alla buona fede ;
- Svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito , senza fini di lucro .
Articolo 18.RECESSO
Ciascun aderente è libero di recedere dal Comitato in modo spontaneo in ogni momento, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.
Articolo 19.ESCLUSIONE DEI SOCI
Il socio che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dal comitato con delibera dal Consiglio direttivo previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni , da inviarsi al domicilio dell’ aderente almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione . L’ esclusione è prevista per i seguenti casi:
- Inadempimento degli obblighi assunti da parte del socio a favore del Comitato;
- Mancato pagamento della quota associativa;
- Inosservanza delle disposizioni dello Statuto,di eventuali regolamenti o delle delibere degli Organi sociali .
Articolo 20.PATRIMONIO
Il patrimonio del comitato è costituito da:
- Quote diiscrizione dei promotori e degli aderenti ;
- Contributi e liberalità ricevute;
- Donazioni e lasciti;
- Riserve accantonate;
- Ogni altro tipo dientrate ammesse ai sensi della legge n.266/1661.
I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall’ assemblea .
I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all’associazione .
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall’assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse , in armonia con le finalità statutarie dell’ organizzazione .
I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d’ inventario , dall’ assemblea che delibera sulla utilizzazione di essi , in armonia con le finalità statutarie dell’ organizzazione .
Articolo 21.ESERCIZIO SOCIALE
L’ esercizio sociale decorre dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno , ed al termine dell’ esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto annuale da presentare all’ Assemblea che dovrà approvarlo , con voto palese espresso dalla maggioranza dei presenti , entro il 30 aprile di ogni anno . Gli avanzi di gestione risultati dal rendiconto annuale sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali del Comitato e di quelle ad esse direttamente connesse .
Articolo 22.DURATA E SCIOGLIMENTO
Il Comitato rimane in vita fino a diversa decisione dell’Assemblea .
In caso di scioglimento per qualche causa, il Comitato devolve gli eventuali fondi ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe , o ad altre O.N.L.U.S o a fini di pubblica utilità , sentito l’ organismo di controllo di cui all’ art. 3 , comma 190 , della legge 23. 12. 1996, n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge , vigendo il divieto assoluto di distribuire , anche in modo indiretto , utili e avanzi di gestione nonché fondi ,riserve o capitale durante la vita del Comitato .
Articolo 23.RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.




