Vincoli paesaggistici
Lunedì 19 Giugno 2006 - estrattive,
Questo concetto di vincolo, viene descritto e specificato anche nel dispositivo che ci viene sottoposto alla approvazione di quelle concessioni che sono all'esame della CTRAE, senza che sulla natura del vincolo venga aperta una seria e convinta discussione .Si da cioé per scontato che il vincolo paesaggistico sia soltanto e solamente quanto sopra riportato.
Il dispositivo che ci viene sottoposto ad approvazione é il seguente: " in relazione al vincolo paesaggistico esistente sull'area in esame, per la presenza del bosco ( oppure prato, oppure fiume...), si ritiene il progetto ammissibile in quanto il progetto di coltivazione é costituito dal piano di estrazione ma anche da quello di ricomposizione ambientale ....L'intervento estrattivo ha carattere temporaneo e non produce effetti non compatibili con le caratteristiche dei luoghi , perché a fine lavori il manto vegetale verrà ricostruito".
Pertanto, fino a oggi, é stato sufficiente che nel progetto di ricomposizione venga previsto la piantumazione a bosco oppure a prato perché si ritenga superato il vincolo paesaggistico.
Un tale concetto di superamento del vincolo, non trova rispondenza reale nei fatti che sono alla base del vincolo stesso. Vorrei qui ricordare che la protezione dell'ambiente e del territorio, trova base istituzionale nell'art. 9 della Costituzione che enuncia il principio della tutela del paesaggio: (l'art. 9 della Costituzione dice : "La Repubblica ..... tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.).
L'art. 1 della L. 44/82 afferma che: " a norma degli art. 117 e 118 della Costituzione della Repubblica , la Regione Veneto disciplina con la presente legge la ricerca e l'attività di cava nel proprio territorio al fine di conseguire un corretto uso delle risorse , nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente nelle sue componenti fisiche, podologiche, paesaggistiche e della massima conservazione della superficie agraria utilizzabile a fini produttivi. ..."
I vincoli di natura ambientale, quindi, posti in forza della L. nà 1497/39 e della L. nà 431/85, accedono quindi a porzioni di territorio e sono tesi a conservare le condizioni geofisiche o morfologiche del territorio.
Secondo la giurisprudenza, pertanto, la nozione di paesaggio é " connessa alla salvaguardia della fisionomia , visivamente apprezzabile della forma del territorio di cui le aree protette costituiscono componente essenziale dal punto di vista estetico-culturale " .
Il paesaggio, quindi, alla luce dell'art 9 della Costituzione viene tutelato , in quanto valore essenziale per la identità culturale della collettività , ed é indissolubilmente legato alla forma del territorio che rappresenta dunque la ragione e il limite della tutela.
E' accettata dai pi?, oramai, ed é innegabile, che l'attività di cava , per quanto attiene la qualità paesaggistica dei luoghi, induce una trasformazione negativa sull'ambiente, in quanto va a alterare non soltanto l'aspetto visivo dei luoghi.
I progetti di coltura e quelli di ricomposizione, pertanto, devono contenere procedure di trasformazione che riducano e compensino le variazioni negative che l'attività di cava introduce nell'ambiente .
Da quanto sopra , si comprende che non é soltanto la presenza del bosco , di un fiume, di un prato,...alla base della apposizione del vincolo ; tutt'al più questi elementi sono solo alcune delle componenti ( forse non le più importanti ) del vincolo stesso. Altre e più complesse sono le componenti che hanno determinato il vincolo paesaggistico di un determinato luogo, cioé le componenti fisiche e estetiche , componenti di difficile valutazione ma non per questo si puó assumere le semplificazioni sino ad oggi adottate .
Ne discende, quindi, che l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, deve valutare se gli interventi progettati vengono a incidere fisicamente e esteticamente sui beni soggetti a vincolo.
Si puó affermare , pertanto, secondo una consolidata giurisprudenza, che il giudizio di compatibilità degli interventi progettati, debbono essere adeguatamente motivati sia in caso positivo che negativo. In particolare nel caso di attività estrattive in luogo vincolato , il vincolo stesso non é superabile solamente per il fatto che nell'autorizzazione viene previsto un progetto di ricomposizione, come fino a oggi si é motivato nel dispositivo di autorizzazione. ( anche nelle concessioni non sottoposte a vincolo, la
L. 44/82 prescrive il progetto di ricomposizione) . Deve, invece, essere verificata e accertata la qualità e la compatibilità del progetto e le previsioni in esso contenute, con i luoghi circostanti all'area di intervento.
E' sulla qualità e sulla compatibilità degli interventi che bisogna essere più rigorosi.
Credo che le ferite inferte al territorio negli ultimi 50 anni di attività estrattive nel Veneto siano note e visibili a tutti e rappresentano la denuncia dello stato delle cose.
Questo stato di cose denunciate da più parti e ribadite anche nel recente convegno promosso dalla Fondazione Benetton Studi e Ricerche a Treviso il 10 marzo 2006 ( con il sostegno finanziario del progetto di iniziativa europea " Rekula" ), devono far riflettere . In quella occasione si é affermato che : "il caso veneto si presenta come una sorta di pervasiva
" scarlattina" sulla pelle del territorio regionale , una "cava diffusa , una onnipresente alterazione della forma preesistente dei paesaggi. Questa alterazione ha raggiunto in vari luoghi il carattere di una aberrazione ".
Aberrazioni che hanno avuto ripercussioni anche sul piano idrogeologico del territorio veneto ( il caso del fiume Brenta ne é una triste conferma ), ma non solo.
L'Assessore Chisso , nella relazione che accompagna il nuovo PRAC, ha ammesso che : " ad una sempre maggiore consapevolezza ambientalista ed ecologista da parte dei cittadini , si aggiungono le preoccupazioni per il dissesto idrogeologico del territorio e per la deturpazione del paesaggio rurale prodotte da estrazioni non regolate e non controllate", e ha aggiunto che : " un maggiore equilibrio sul fronte della salvaguardia ambientale deve prendere atto della non positiva situazione attuale: molti territori sono sacrificati da una intensa presenza di siti ( effetto gruviera), numerose aree di attività estrattive sono state utilizzate come discariche, in molti casi il ripristino non ha prodotto un vero recupero ambientale".
E si potrebbe aggiungere una infinità di denuncie da parte di comitati di cittadini, enti, personalità...
Una situazione meno drammatica la avremmo avuta se si fosse approvato il PRAC ( non quello proposto dalla Regione Veneto) e se si fossero rispettati i vincoli posti sul territorio, riportati e amplificati in numerosi Piani d'area , tutti adottati e nessuno approvato definitivamente.
Un piccolo ma importante aiuto alla soluzione del problema potrebbe arrivare da una migliore e più chiara rappresentazione nelle tavole di progetto (anche mediante planivolumetrici, che permettono una immediata lettura) e da una più attenta e dettagliata relazione tecnica che tenda a comprendere e a recepire la natura dei vincoli posti sul territorio .
I progetti di coltivazione dovrebbero essere meno impattanti e devastanti e maggiormente in armonia con lo spirito dei luoghi, si dovrebbe cioé tenere in considerazione quelli che sono i caratteri morfologici ed estetici dei luoghi e con essi mettersi in relazione, piuttosto che in contrapposizione come si é fatto fino a oggi . Basta con quei forti segni sulla pelle del territorio, visibili da più punti che creano sgomento nei cittadini, ma interventi più puntuali e armonici ; ecco allora che ci sarà bisogno di meno siepi di mascheramento e occultamento dei siti.
I progetti di ricomposizione dovranno tendere a rinaturalizzare i luoghi di intervento estrattivo , non risolversi in grandi e instabili accatastamenti su queste enormi scucchiaiate, ma ricomposizioni come ad esempio si é fatto in alcune cave in Svizzera ( cava Musital), in Svezia ( Dalhalla), ma anche in Italia , ( parco sud di Milano) e altri ancora. Interventi eseguiti da convinti paesaggisti che hanno restituito al territorio quanto era stato sottratto. Questa potrebbe essere la compensazione che si deve fare.
Solo cos' sarà possibile rendere armonica e compatibile l'attività estrattiva con le esigenze di tutela ambientale/paesaggistico che le leggi sopra ricordate, tutelano.
Le attività estrattive del Veneto , allora , saranno compatibili anche con i principi e gli indirizzi di gestione del territorio contenute nel Piano Regionale di Sviluppo (PRS) e che in maniera succinta si ricorda:
-il territorio é una risorsa sociale che incide nella qualità della vita degli
individui,
-il territorio é una risorsa economica,che concorre a definire la funzione di produttività degli attori (imprese e individui) che vi agiscono,
-il territorio é una risorsa ambientale che deve essere tutelata nel rispetto dei principi della sostenibilità ambientale dello sviluppo.
Arch Fernando Pretto 15.06.2006











