relazione c.i.t.t.a.b. sul pdl 92 cave.

Martedì 04 Marzo 2008 - estrattive, Basso Vicentino e Berici,

Comitato Intercomunale Tutela Territorio Area Berica
Piazza Garibaldi 39, 36045 LONIGO, tel.3472215546.

Oggetto:
Relazione sul PdL 92 2005:
norme per la disciplina dell’attività di cava.

Dopo l’audizione a noi gentilmente concessa il 22 febbraio 2008 presso la Terza Commissione Regionale (Prot. Gen. N.1956) presieduta dalla Prof. Giuliana Fontanella inviamo, come richiesto dai consiglieri presenti, la relazione in cui è contenuta la materia del nostro intervento.




La Legge Regionale n. 44 del 1982 tuttora vigente è definita come transitoria, in quanto il suo orizzonte di validità era determinato dall’approvazione del Piano Regionale di Attività di Cava. Solo nel 2003 veniva adottato un Prac che non è mai andato oltre la fase delle osservazioni, le quali, in modo massiccio e compatto, segnalavano che detto Prac, era incompleto anche perché solo attento e dedicato alle sabbie e ghiaie.
Invece dell’attesissimo Prac articolato ed esaustivo ci troviamo davanti ad un progetto di legge regionale n. 92 del 2005 che viene a sostituire la legge transitoria 44 del 1982: fa anch’essa riferimento all’agognato e tanto sospirato Prac, ma questa volta, anticipa e tenta di legittimarne quelle che, in fase di osservazioni, numerose associazioni hanno percepito come grave mancanze, come quella, primaria e basilare, di riferirsi solo a materiali come sabbia e ghiaia, lasciando nell’ombra e sotto il più totale silenzio, materiali quali il calcare per cemento e per industria. In altre parole: dell’assenza del calcare per cemento e per industria viene data ragione in questo Pdl 92 del 2005 col fatto che anche se, di interesse regionale, il calcare per cemento e per industria e il suo sfruttamento «può» venire trattato dal Prac, che può quindi anche esimersi di farlo. La legge viene quindi, paradossalmente, modellata sulle gravi carenze del Prac adottato nel 2003.
Difatti, per quanto l’Assessore Chisso denunciasse, nella relazione che accompagnava l’adozione del Prac ritenuto da tutti, politici, comitati ed esperti, incompleto e limitato, «la non positiva situazione attuale» perché «molti territori sono sacrificati da una intensa presenza di siti (effetto gruviera), numerose aree di attività estrattive sono state utilizzate come discariche, in molti casi il ripristino non ha prodotto un vero recupero ambientale», l’attuale proposta di legge è, secondo noi, peggiorativa per rapporto alla 44/82 in quanto abbassa di molto le garanzie di tutela che quest’ultima legge, pure nella sua inadeguatezza, formulava.
Nella stessa relazione l’Assessore Chisso annuncia che 80% delle escavazioni verrà svolto in siti già interessati da questa attività mentre la realizzazione di nuove aree di attività di cava viene fissata a non più del 20% del numero di cave attualmente attive: questa affermazione s’infrange drammaticamente sulla meccanica inflattiva ed epidemica messa in moto dal PdL 92 che oltre a togliere le percentuali che stabilisce il tetto di superficie delle territorio comunale che l’attività di cava non può superare, allarga l’attività estrattiva alle zone D e F oltre alle zone E che erano le uniche coinvolte dalla 44/82. La stessa «prospettiva del recupero ambientale», decantata nella presentazione riassuntiva del PdL come un «superamento» del concetto di ripristino ambientale, nella misura in cui con il recupero ambientale «si procede ad una riqualificazione dell’ambito interessato dall’attività estrattiva con caratteristiche di tutela e valorizzazione ambientale più ampie in modo da includere i bisogni e le necessità delle comunità interessate», si rivela invece di una pericolosa efficacia nel diffondere e moltiplicare l’impronta ecologica. Questo effetto non è collaterale e tende a predominare e a fare cadere ed annientare la prerogativa ambientale di salvaguardia e tutela che invece il ripristino ambientale e la ricomposizione addotti dalla 44/82 riuscivano ad includere. Invece di venire perfezionato questo inquadramento risulta notevolmente sminuito. In alcuni punti, la cosiddetta «prospettiva del recupero ambientale» si rivela addirittura e paradossalmente, se l’intento vuole essere di «salvaguardia ambientale» come dichiarato espressamente, un incitamento ed una promozione della diffusione pervasiva dell’attività estrattiva sul territorio regionale.
Rileviamo anche che, come nel Prac, anche nel progetto di legge regionale in oggetto non viene fatta menzione alcuna delle aree S.I.C. e Z.P.S. quali aree di elevata tutela mentre, ad esempio e come riportato per estratto alla fine di queste osservazioni, la regione Piemonte, la regione Toscana, la regione Campania e la regione Puglia vietano l’apertura di nuove cave o addirittura l’ampliamento di quelle esistenti nelle suddette zone (vedi in Appendice più sotto il dettaglio). Secondo il nostro sentire bisogna introdurre nella nuova legge il concetto di Natura 2000, di SIC e di ZPS, ed assegnare alle località cos“ definite (e anche curate da una apposita struttura, anche nella Regione Veneto), il valore che devono assumere secondo le direttive comunitarie 79/409 e 92/43, nonché la legge italiana col DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni.
La legge in progetto, invece, considera permissibile la coltivazione di cave anche nel parco dei Colli Euganei lasciando tale decisione all’Ente parco competente (articolo 15, comma 4), e ritiene che nell’intera area S.I.C Colli Berici, dove sono presenti le georisorse afferenti ai materiali di gruppo B d’interesse regionale, sia possibile aprire nuove cave seguendo la procedura della Valutazione d’Impatto Ambientale.

Ma veniamo ad una più dettagliata esposizione dei punti di alta criticità del PdL 92 operando un sistematico confronto con la 44/82. Questo stesso confronto lo abbiamo esposto il 26 febbraio in una audizione ottenuta presso la III Commissione Regionale con lo scopo di porre una particolare attenzione sulla tipologia di attività estrattive che come Comitati dell’Area Berica conosciamo meglio in quanto di forte presenza ed alto impatto sul nostro territorio: cioè l’estrazione di calcare per cemento e per industria.
Nell’articolo 1 viene attutita la formulazione della 44/82 «rigorosa salvaguardia dell’ambiente» con «nel rispetto dell’ambiente» nonché viene cancellato la dicitura «massima conservazione della superficie agraria utile ai fini produttivi». Manca altres“ la precisione chiave della pure attualissima salvaguardia presente nella 44/82 : «La Regione, considerando che i materiali di cava costituiscono risorse non riproducibili, promuove e favorisce sia la ricerca e la sperimentazione di materiali alternativi che quella di tecniche e metodi di utilizzo atti a conseguire il massimo risparmio complessivo soprattutto per i materiali di maggior impatto territoriale o disponibili in riserve più limitate». Viene cos“ a mancare la sensibilità della legge per risorse che non sono rinnovabili.
Nell’articolo 5 al comma 5 si legge: «Il Prac può definire quanto indicato ai commi 3 e 4 anche per i materiali di interesse regionale di gruppo B». Se si tiene conto che al comma 3 vengono stabiliti gli impegni del Prac nella definizione delle norme generali per le attività di cave, degli Ambiti Territoriali Estrattivi, degli Insiemi Estrattivi, dei Contesti Vocati, della previsione dei fabbisogni regionali, la ripartizione fra province delle quantità di materiale di interesse regionale, nonché i criteri e le modalità per la coltivazione delle cave; che al comma 4 viene detto che il Prac deve individuare le aree dove si trovano cave dismesse ed abbandonate, è, secondo noi, di primaria e fondamentale importanza e necessità che il comma 5 sancisca che il Prac deve definire quanto indicato ai commi 3 e 4 anche per i materiali di gruppo B». In caso contrario l’intero impianto metodologico della legge in oggetto cade e quindi le nozioni di Insiemi estrattivi, Ambito Territoriale Estrattivo e Contesto Vocato, tutte le norme, criteri e modalità di coltivazione delle cave non funzionano più ad inquadrare i materiali di gruppo B quali il calcare per cemento o per industria di cui sono ricchi i Monti Berici. Questo rendere facoltativo per materiali di gruppo B le norme, criteri e inquadramento metodologico del Prac sarebbe davvero disastroso per i Monti Berici.
All’articolo 6, punto c) ricordiamo che il Prac dovrà comprendere una cartografia che individua s“ gli Insieme Estrattivi, gli Ambiti territoriali estrattivi, i Contesti Vocati e le cave in essere ma anche per i materiali del gruppo B e non solo del gruppo A, come tuttora ci risulta dal riferimento che questo stesso articolo fa alle inaccettabili eccezioni operate dall’articolo 5.
All’articolo 8, al comma 4 si sancisce che il Prac «recepisce, in sede di revisione, i quantitativi di materiali litoidi ecc.». Nella 44/82 la precisazione di «in sede di revisione» non c’era. Per quale motivo è stata introdotta questa precisazione? La revisione in questione viene prevista ogni cinque anni (comma 1 stesso articolo 8), e ci si chiede pertanto che cosa avviene in prima battuta e perché dall’inizio non viene conteggiato questo tipo di materiale. A questo punto riteniamo che il Prac debba recepire anche il materiale che risulta dall’attività di miniera e non afferente al minerale oggetto di coltivazione.
All’articolo 9, al comma 2 si legge: «Le previsioni contenute nel Ppac prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica dei Comuni». In questo modo, i Comuni vengono estromessi dalla gestione del proprio territorio e viene svuotato il significato degli strumenti di pianificazione comunali, mentre la 44/82 all’articolo 9 comma b) diceva «coordina e verifica le indicazioni dei Comuni» e al comma c) « tenuto conto delle indicazioni dei Comuni». In questa direzione segnaliamo che scompare del tutto il contenuto dell’intero articolo 8 intitolato «Partecipazione dei Comuni».
All’articolo 12, mentre la 44/82 limitava l’attività estrattiva alla zona E, il progetto di legge in oggetto al comma 2, dice che «possono altres“ costituire aree di potenziale escavazione, previo parere favorevole del Comune, le zone territoriali D, le aree per servizi e le zone F, limitatamente ai parchi urbani e territoriali…». Come dire che se il comune di Vicenza vuole, nel parco Querini si potrà fare una cava, oppure se il comune di Venezia vuole, nel parco di S.Giuliano se ne potrà realizzare un’altra. Si vuole davvero questo! Inoltre al comma 4, si dice che si «possono aprire cave proposte dai comuni e con parere favorevoli della provincia fuori dagli Insiemi Estrattivi individuati dal Prac». Lo stesso al comma 5 si indica come aree di potenziale escavazione le «aree a rischio idrogeologico o geologico». Come a dire ad esempio che la paleofrana del Brustolè, nel territorio di Arsiero, VI, (peraltro super monitorata e stabilmente ferma da più di 40 anni) per le ragioni della cosiddetta sicurezza, potrà essere attaccata fin da subito estraendo 20 milioni di m³ di detrito, se poi a seguito di tali escavazioni la paleofrana si muoverà, questa volta davvero per i danni causati da tale escavazione, allora si potranno scavare altri 180 milioni di m³ di ulteriore detrito, perché questo è realmente il potenziale escavabile nel Brustolè.
A questo bisogna aggiungere la già citata scomparsa delle percentuali che nella 44/82 limitavano le superficie di area di cava in relazione con l’estensione del terreno comunale.
Riteniamo che a questo punto, con tutte queste concessioni il deprecato «effetto gruviera» venga qui favorito in quanto le aree di potenziale escavazione vengono notevolmente ampliate e moltiplicate per rapporto alle prescrizioni della 44/82.
All’articolo 13, mentre il comma 2 insiste sulla conformità del recupero ambientale dell’area di escavazione in funzione degli usi ai quali l’area è destinata (punto b e c), al comma 3 si apre la voragine delle varianti agli strumenti urbanistici: nelle nuove cave, purché con l’accordo del Comune e dei soggetti interessati (cioè i cavatori) si potrà costruire come e quanto si vuole, anche mediante PIRUEA. Con ciò, sempre e di più la cosa pubblica sarà destinata a diventare una questione privata . In questo modo viene favorita una 'intesa' che può portare a pericolose derive speculative fra Comune ed operatori delle settore delle escavazioni. Al comma 7, il recupero ambientale applicato alle cave dismesse e/o abbandonate potrebbe aprire al riutilizzo del suolo per gli usi a questo punto più diversi: basta solo una variante, appunto.
All’articolo 26, al comma 1, fermo restando che le funzioni di vigilanza spettano alla provincia, anche i comuni devono essere responsabilizzati ai fini della vigilanza sui lavori di coltivazione o di ricerca. A questo fine il comma 4 non è sufficiente.
All’articolo 31, al comma 1 non viene precisata l’Amministrazione competente che detta le prescrizioni di recupero in caso di coltivazione di cava in assenza di permesso a coltivare fermo restando le nostre riserve sugli sviluppi permissivi della nozione di recupero ambientale quali li abbiamo segnalati relativamente al comma 7 dell’articolo 13.
All’articolo 39, al comma 1 punto e.5, la fascia di rispetto abbassata ai 100 metri viene estesa ai territori collinari mentre nella 44/82 valeva solo per i territori montani. Comunque sia, il rispetto dei 200 metri o dei 100 metri deve riguardare anche le case singole non inserite in un piano di edificazione. Al comma 2 viene trattato lo scavo in falda ed esso viene autorizzato nelle cave in atto ove essa emerge. Riteniamo che le falde debbano essere assolutamente preservate quindi niente escavazioni in falda in quanto dall’analisi della documentazione allegata al Prac adottato nel 2003, si scopre che numerose sono le cave dismesse e quelle ancora attive, in cui si è già scavato in falda. Queste sono concentrate soprattutto in provincia di Treviso e di Verona, nonostante che la legge 44/82 ne prevedesse il divieto assoluto, quindi chi è arrivato in falda viene cos“ risarcito oltre che condonato.
Sempre citando le parole dell’Assessore Chisso della sopra ricordata relazione che accompagnava il Prac, si affermava che: « siccome in questi anni si è scavato per lo più in senso orizzontale al di sopra della falda, interessando centinaia di ettari di superficie, accentuando le problematiche legate alla ricomposizione ambientale delle numerosissime frazioni di territorio compromesse, questa situazione può essere superata concentrando l’attività di escavazione in un ridotto numero di siti, sviluppando l’attività di escavazione in senso verticale, passando alla pratica di escavazione sotto falda ».
Si pensa cioè che per potere scavare in falda, sia sufficiente una generica compatibilità idraulica nelle aree interessate dagli scavi e a supporto di ciò si citava il lavoro svolto dalle Autorità di bacino, che hanno redatto i Piani di Assetto Idrogeologico dei corsi d’acqua, i quali piani consentono di evidenziare, in funzione di un determinato evento di piena, le tratte critiche dei corsi d’acqua da cui potrebbero generarsi esondazioni di rilevante entità.
Si concludeva dicendo che, «dall’esame dei piani suddetti, qualora vengano rispettate le specifiche norme in essi contenute, non sussistano pregiudiziali controindicazioni sulla compatibilità idraulica per l’esercizio di attività di escavazione che interessino le falde acquifere».
Esiste cioè la convinzione, in chi ha redatto il Prac, che «vi sia ininfluenza tra fenomeni di escavazione in genere, con la tutela del regime idraulico».
Si ritiene insomma che il decadimento della qualità dell’acqua che si è verificato in questi anni in alcuni punti del territorio sia da addebitarsi esclusivamente a questioni legate alla pratica agricola dei campi.
Fino ad oggi, nonostante che l’attuale legislazione permettesse di poter scavare fino a 2 metri sopra la falda, le autorizzazioni concesse erano ben al di sopra di questa soglia e questo non solo per questioni di prudenza, ma perché molti erano e sono convinti tutt’ora, che una cosa sono i modelli matematici che sono utilizzati nelle problematiche idrauliche, altra cosa è invece la realtà del sottosuolo, certamente più complessa delle semplificazioni matematiche che spesso si è costretti introdurre.
Cosa succederà pertanto, quando si sarà scoperto la falda per decine o magari centinaia di ettari e ancora e di più di quanto si è fatto fin’ora, ( l’art 8 delle NTA del Prac prevedeva l’escavazione sottofalda fino al 60% del sedime di scavo) e questi bacini non saranno altro che grandi superfici esposte agli inquinanti atmosferici, ( ad es. polveri sottili, Cesio 137 immesso nell’aria a seguito della colata di acciaio contaminata nella acciaieria Beltrame di Vicenza, e altro ancora); in futuro si dovrà ricorrere ad altre e nuove emergenze ambientali, oltre a quelle che già ci sono? E i relativi costi sociali ed ambientali chi li pagheràà
Nel Dipartimento di Geologia della Regione si è talmente convinti della “bontà” delle escavazioni in falda, da affermare che « la messa a nudo della prima falda nelle cave serve a riequilibrare il rapporto tra superfici libere a contatto con l’aria e terra che ultimamente è venuto a mancare con l’intasamento dei fossi e canali. Tale elemento è fondamentale per il mantenimento e l’aumento della biodiversità » (vedasi verbale della CTRAE del 5/8/03, affermazione del dott. Garro, attuale responsabile del Servizio Cave del Veneto). Crediamo che questa dichiarazione non abbia bisogno di commenti, crediamo che si tratti di tesi alquanto singolare, per usare un eufemismo. Questo è quanto pensano alcuni dirigenti regionali sulla tutela della fascia del territorio a nord delle risorgive, in cui sono collocati gli insiemi estrattivi, e che è da tutti considerata strategica per quanto riguarda la tutela dell’acqua !!!
Chi ha redatto il PRAC, è convinto che «una buona e completa progettazione delle cave, dal punto di vista idrogeologico, e la predisposizione di un buon monitoraggio della piezometria, consentano di ottenere una soddisfacente compatibilità ambientale degli scavi in falda. Sarà infatti possibile, in ogni momento, correggere i criteri di gestione delle cave, per renderli idonei a soddisfare le necessità della conservazione del patrimonio ecologico ».
Questa affermazione sembra più che altro una pia intenzione, poiché nulla si dice su come si reperiranno le risorse necessarie per rafforzare le strutture di controllo sul territorio, da sempre carenti in questo senso, per non dire quasi inesistenti, o magari spesso oberati da altri compiti.
E perché dover correggere i criteri di gestione degli scavi, se si ritiene che le escavazioni in falda sono sicure e non producono danni?
Questa impostazione, che si vuole reiterare anche nella nuova legge, contrasta perfino anche con quanto affermava lo stesso dott. Michele Ginevra, geologo del dipartimento di Geologia della regione Veneto ed ex responsabile del Servizio Cave, nella relazione che è stata consegnata ai membri della CTRAE nel settembre 2002, nella quale si metteva in risalto ( a pag. 4) che una attività estrattiva condotta in falda può provocare :
1) variazioni dell’equilibrio idrodinamico della falda;
2) perdite idriche per evaporazione della falda;
3) incremento della vulnerabilità dell’acquifero a potenziali inquinanti chimici e biologici;
4) possibilità di fenomeni di eutrofizzazione del lago di cava.

Queste deduzioni, ricordava il dott. Ginevra, erano il frutto di studi di casi reali effettuati in Francia, in Piemonte, e in provincia di Milano.
Dal punto di vista qualitativo lo stesso dott. Ginevra (a pag 8) specificava che: «l’apertura della cava provoca la sottrazione dello strato superficiale del terreno e della copertura presente sopra la superficie di falda e quindi l’eliminazione del suo effetto filtrante, ritardante e depurante delle acque di ruscellamento, ad opera dell’humus e dello strato insaturo, con conseguente incremento della vulnerabilità dell’acquifero».
Inoltre specificava che: «in caso di inquinamento organico la copertura fornisce una buona protezione poiché l’acqua infiltrandosi nel sottosuolo si impoverisce dei contaminanti microbiotici (uova di vermi, protozoi, batteri di origine fecale, virus ecc.) che vengono trattenuti, in relazione alle loro dimensioni, nei pori del terreno, dove muoiono».
E precisava che : «In un acquifero sabbioso a granulometria fine, si considera che 30 metri di percorso in profondità possono essere sufficienti ad assicurare la depurazione batteriologica dell’acqua ».
Inoltre rammentava che: «un’altra possibilità di inquinamento può essere imputata ad una non corretta gestione della cava durante le operazioni di gestione. In tal caso il rischio più elevato si verifica per quelle cave dove le acque di lavaggio, provenienti dagli impianti di frantumazione, di vagliatura e di produzione di calcestruzzo, raggiungano il lago di cava poiché possono convogliare verso la falda carburanti, oli, e altre sostanze chimiche impiegate nell’attività stessa.»
E ancora diceva che: «in alcuni casi le cave sottofalda sono considerate, oltre che possibili ingestori di contaminanti per sversamento, anche punti di richiamo e di convergenza di inquinanti in atto per effetto drenante (effetto trincea) che viene attribuito ai bacini risultanti dalle escavazione».
Incredibile, ma vero; cosi scriveva il dott. Ginevra!

Infine in nessun punto si accenna all’attività di miniera, benché parte importante del materiale scavato in quest’ambito appartenga ad una attività di cava come lo denunciava un documento ufficiale della Provincia di Vicenza del 2001 firmato da 11 sindaci dell’Area Berica e controfirmato dalla Presidente della Provincia, Manuela Dal Lago. Il materiale cavato in ambito di miniera ed estraneo al minerale di progetto minerario deve essere recepito dal Prac fra i quantitativi di materiali che contribuiscono a colmare il fabbisogno regionale.


Ringraziamo per la cortese attenzione.

Il Presidente
Prof. François Bruzzo

In appendice alleghiamo un estratto delle leggi di alcune Regioni (Piemonte, Toscana, Campania e Puglia) che regolamentano l’attività di cava in relazione alla rete Natura 2000 e alle aree definite SIC e ZPS.






Appendice

Piemonte:
TESTO UNICO SULLA TUTELA DELLE AREE NATURALI E DELLA BIODIVERSITA’
………………………….
2. La Rete Ecologica Regionale è composta dalle seguenti aree:
a) il Sistema delle aree protette del Piemonte;
b) le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), designate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), del d.p.r. 357/1997 e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), di cui all’articolo 4, comma 1, della dir. 79/409/CEE, facenti parte della Rete Natura 2000 prevista dalla dir. 92/43/CEE;
……………………………………..
Articolo 3.
(Carta della Natura Regionale)
1. La Carta della Natura Regionale costituisce parte integrante della pianificazione territoriale regionale e individua:
a) la Rete ecologica regionale (RER);
b) i territori che, per caratteristiche ambientali e naturali, possono essere oggetto di istituzione ad area naturale protetta. Su tali territori si applicano le norme di tutela e di salvaguardia generale di cui all’articolo 8, comma 1.
…………………………………………..
Articolo 8. (Norme di tutela e di salvaguardia)
1. Le aree inserite nella Carta della Natura Regionale di cui all’articolo 3 e destinate ad essere istituite come aree protette, ai sensi dell’articolo 9, sono sottoposte ai seguenti divieti:
a) divieto di esercitare attività venatoria;
b) divieto di aprire nuove cave;
c) divieto di effettuare opere di movimentazione del terreno tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi;
d) divieto di costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali.

Lombardia:
- 2 Febbraio 2007- Per le oltre 500 cave lombarde serve una nuova legge

Pagnoncelli: 'Norme superate e la componente ambientale non sia più un optional' Lombardia Notizie.Per le oltre 500 cave che ci sono in Lombardia (516 per la precisione), dalle quali si estraggono oltre 500 milioni di tonnellate di materiali vari, occorrono nuove norme.
'Serve proprio un nuovo approccio nella gestione delle attività estrattive', come ha affermato l'assessore alla Qualità dell'Ambiente, Marco Pagnoncelli, al convegno 'Le attività estrattive in Lombardia: sostenibilità e rapporti con gli enti locali', organizzato dalla Regione al Centro congressi Le Stelline di Milano, al quale hanno partecipato amministratori locali, addetti al settore e rappresentanti delle associazioni di categoria.
'A distanza di circa dieci anni dall'entrata in vigore dell'attuale legge (la n. 14 del 1998) - ha spiegato l'assessore - la Regione, da sempre attenta nel coniugare la tutela dell'ambiente con l'attività estrattiva, intende fare un ulteriore passo in avanti'.
'Proprio partendo da questo convegno, vogliamo dare il via a un rinnovamento della normativa in vigore, in modo che la componente ambientale non sia più un optional ma diventi un punto di riferimento centrale'.

Toscana:
PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE, DI RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE E DI RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI (P.R.A.E.R.)
Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 27 del 27 febbraio 2007
………………………………….
2.2 A seguito degli approfondimenti di cui al precedente punto 2.1, le Province, nel rispetto dei principi contenuti nel Piano regionale e dei criteri di cui al paragrafo 3, con particolare riferimento al rispetto dei limiti del dimensionamento di cui al punto 3.3, possono integrare la localizzazione delle risorse estrattive e dei giacimenti individuati dal P.R.A.E.R. nel relativo territorio, fornendo adeguate motivazioni.
2.3 Il censimento delle attività estrattive in esercizio, da intendersi quale fondamentale elemento conoscitivo per la programmazione provinciale volto alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio economico e professionale individuato, specifica lo stato di attuazione delle autorizzazioni rilasciate dai Comuni, con particolare riferimento alle tipologie dei materiali estratti, ai metodi di coltivazione ed alle potenzialità estrattive residue anche in termini temporali.
2.4 Nel caso in cui le ulteriori localizzazioni dei giacimenti di cui al punto 2.2 interessino siti di importanza regionale (SIR), di cui all’allegato D della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche), tali localizzazioni devono essere adeguatamente motivate e basate sulla unicità del materiale da estrarre non reperibile all'esterno di tali siti e accompagnate da una apposita relazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 della stessa legge regionale 6 aprile 2000, n. 56, dalla quale emerga chiaramente la significatività degli effetti che l’eventuale attività estrattiva può produrre sugli elementi naturali che il sito stesso intende tutelare, oltre che le eventuali mitigazioni e compensazioni necessarie.

Campania:
PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE - NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE ATTIVITA’ ESTRATTVE - TESTO COORDINATO
……………………………….
Articolo 7 Aree escluse dall’esercizio delle attività estrattive
1. L’esercizio dell’attività estrattiva è vietato:
a) in tutte le aree soggette a vincolo paesistico ed archeologico ai sensi e per gli effetti del D.Leg.vo 42/2004 e s.m.i.;
b) nei parchi e nelle aree naturali protette, istituite ai sensi delle leggi nazionali e regionali oltre che nelle aree soggette all’uso civico e già disciplinate dalla L.R. 17 marzo 1981, n. 11 e s.m.i.;
c) nelle aree boscate come definite dall’art. 14 legge regionale 11/1996 e s.m.i.;
d) nelle aree percorse dai fuochi nei termini temporali di cui all’art. 10 della Legge 353/2000 e s.m.i.;
e) nei perimetri delle concessioni minerarie rilasciate per lo sfruttamento delle acque minerali naturali, di sorgente e delle acque termali, ai sensi ed agli effetti dell’art. 25 R.D. n.1427/1933 s.m.i.;
f) nelle zone di tutela assoluta e nelle zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Leg.vo 258/2001 e s.m.i.;
g) nei siti di interesse comunitario (S.I.C.), nelle zone di protezione speciale (Z.P.S.);
h) nelle aree caratterizzate da una morfologia carsica con evidenti indizi superficiali di processi carsici in atto;

Puglia:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - 16818 n. 126 del 10-9-2007
PARTE PRIMA
Leggi e regolamenti regionali
R E G O L A M E N TO REGIONALE 4 settembre 2007, n. 22
Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni.
……………………………………………
p) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti che abbiano conseguito la positiva valutazione di incidenza e prevedano altres“ il recupero finale delle aree interessate dall’attività estrattiva a fini naturalistici;
q) s volgere attività sportiva di fuoristrada e motocross al di fuori delle strade esistenti;
r) eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, in particolare, muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino e fatti salvi gli interventi autorizzati dall’autorità di gestione della ZPS;
s) convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi ai sensi dell’articolo 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04, fatta eccezione per interventi connessi alla sicurezza pubblica e previo parere dell’autorità di gestione della ZPS;
…………………………………………………
Le misure sopra elencate e contrassegnate dalle lettere da a) a k) si applicano altres“ ai territori individuati p.S.I.C. e S.I.C. in attesa dei decreti di designazione delle Z.S.C. da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del ………………….

a cura di: Comitato t.t. O. e A.v.