Occhio al progetto di legge regionale sull'attivita' di cava
Domenica 18 Gennaio 2009 - estrattive, Basso Vicentino e Berici, provincia Venezia,
Lavando diabolicamente (parola di Montalbano! non Zingaretti, quello vero) delle sue pecche, delle sue mancanze e dei suoi vizi il Prac appena adottato.
La Legge Regionale n. 44 del 1982 tuttora vigente è definita come transitoria, in quanto il suo orizzonte di validità era determinato dall’approvazione del Piano Regionale di Attività di Cava. Ora dopo l’approvazione di un P.R.A.C. solo per specifici materiali d’interesse regionale quali sabbia e ghiaia, tale legge è tuttora vigente cos“ come lo ribadisce più volte questo stesso P.R.A.C. approvato lo scorso settembre.
Il P.R.A.C. adottato dalla giunta regionale a settembre è comunque ancora monco per due ragioni. La prima ragione sta nel fatto che deve tuttora essere approvato dal consiglio regionale e che per un vizio di forma, non ha ancora ottenuto la V.A.S. che deve essere fatta prima di approdare in consiglio; la seconda ragione consiste invece nel fatto che detto piano lascia da parte altri materiali d’interesse regionali quali essenziali i calcari per cemento. Dietro a questo Prac per nulla esauriente è già spuntato un progetto di legge n. 92 del 2005 elaborato con lo scopo di sostituire la legge n. 44 del 1982. Questo progetto di legge fa anch’esso riferimento all’agognato e tanto sospirato Prac, ma questa volta, anticipa e tenta di legittimare alcune grave mancanze rilevate in quello appena adottato dalla giunta, come quella, primaria e basilare, di riferirsi solo a materiali come sabbia e ghiaia, lasciando nell’ombra e nel più totale silenzio, materiali quali il calcare per cemento con tutti gli altri materiali di gruppo B.
Per quanto l’Assessore Chisso denunciasse, nella relazione che accompagnava l’adozione del Prac, 'la non positiva situazione attuale' perché 'molti territori sono sacrificati da un’intensa presenza di siti (effetto gruviera)', l’attuale proposta di legge è invece peggiorativa per rapporto alla 44/82 ed abbassa di molto le garanzie di tutela che quest’ultima legge, pure nella sua inadeguatezza, formulava. Parte della meccanica peggiorativa del nuovo PdL consiste nel togliere le percentuali che stabilisce il tetto di superficie delle territorio comunale che l’attività di cava non può superare, allargando l’attività estrattiva alle zone D e F oltre che alle zone E che erano le uniche coinvolte dalla 44/82. La stessa 'prospettiva del recupero ambientale', decantata nella presentazione riassuntiva del PdL come un «superamento» del concetto di ripristino ambientale, si rivela invece di una pericolosa efficacia nel diffondere e moltiplicare l’impronta ecologica. Questo effetto non è solo collaterale, tende a predominare e annienta la prerogativa ambientale di salvaguardia e tutela che il ripristino ambientale e la ricomposizione addotti dalla 44/82 riuscivano ad includere. Invece di venire perfezionato questo inquadramento risulta notevolmente sminuito. In alcuni punti, la cosiddetta 'prospettiva del recupero ambientale' si rivela addirittura e paradossalmente (se l’intento vuole davvero essere di 'salvaguardia ambientale' come viene dichiarato nel’introduzione al PdL), un incitamento ed una promozione della diffusione pervasiva dell’attività estrattiva sul territorio regionale.
Veniamo ad una più dettagliata esposizione dei punti di alta criticità del PdL 92 operando un sistematico confronto con la 44/82.
L’articolo 1 dà subito il tono attutendo la formulazione della 44/82 «rigorosa salvaguardia dell’ambiente» con 'nel rispetto dell’ambiente', nonché cancellando la dicitura 'massima conservazione della superficie agraria utile ai fini produttivi'. Manca altres“ la precisione chiave della pure attualissima salvaguardia presente nella 44/82 : 'La Regione, considerando che i materiali di cava costituiscono risorse non riproducibili, promuove e favorisce sia la ricerca e la sperimentazione di materiali alternativi che quella di tecniche e metodi di utilizzo atti a conseguire il massimo risparmio complessivo soprattutto per i materiali di maggior impatto territoriale o disponibili in riserve più limitate'.
Più gravemente, nell’articolo 5 al comma 5 si legge: 'Il Prac può definire quanto indicato ai commi 3 e 4 anche per i materiali di interesse regionale di gruppo B'. Se si tiene conto che al comma 3 vengono stabiliti gli impegni del Prac nella definizione delle norme generali per le attività di cava, nel produrre la cartografia degli Ambiti Territoriali Estrattivi, degli Insiemi Estrattivi, dei Contesti Vocati, la previsione dei fabbisogni regionali, la ripartizione fra province delle quantità di materiale di interesse regionale, nonché i criteri e le modalità per la coltivazione delle cave, di cui il comma 4 attribuisce l’individuazione Prac che altres“ deve individuare le aree dove si trovano cave dismesse ed abbandonate, è di primaria e fondamentale importanza e necessità che il comma 5 sancisca che il Prac deve definire quanto indicato ai commi 3 e 4 anche per i materiali di gruppo B. In caso contrario l’intero impianto metodologico della legge in oggetto cade e quindi le nozioni di Insiemi estrattivi, Ambito Territoriale Estrattivo e Contesto Vocato, tutte le norme, criteri e modalità di coltivazione delle cave non funzionano più ad inquadrare i materiali di gruppo B quali il calcare per cemento di cui sono ricchi i Monti Berici per esempio ma anche le nostre Dolomiti. Questo rendere facoltativo per i materiali di gruppo B le norme, i criteri e quindi l’intero inquadramento metodologico del Prac sarebbe davvero disastroso per i Monti Berici e le altre zone del Veneto in cui questo materiale viene estratto. Il fatto che nella Relazione (p.11) del Prac approvato a settembre scorso si dica che ' In una seconda fase si provvederà ad estendere il PRAC agli altri materiali appartenenti al Gruppo A, nonché ad integrare il documento stesso con gli adempimenti previsti relativamente ai materiali di Gruppo B', apre difatti la breccia nella tutela dei materiali come i calcari per cemento in quanto il Pdl 92 sancisce difatti che il Prac adottato è completo per i materiali di gruppo A e che può quindi non per forza deve occuparsi dei materiali di gruppo B in cui è stato relegato il calcare per cemento.
All’articolo 8, al comma 4 si sancisce che il Prac 'recepisce, in sede di revisione, i quantitativi di materiali litoidi ecc.'. Nella 44/82 la precisione di 'in sede di revisione' non c’era. A questo punto riteniamo che il Prac debba recepire anche il materiale che risulta dall’attività di miniera e non afferente al minerale oggetto di coltivazione nonché il materiale che risulta dall’attività di messa in sicurezza.
Con l’articolo 9 i Comuni vengono estromessi dalla gestione del proprio territorio e viene svuotato il significato degli strumenti di pianificazione comunali, mentre la 44/82 all’articolo 9 comma b) diceva del coordinamento e della verifica delle 'indicazioni dei Comuni' e al comma c) insisteva sul tenere conto delle indicazioni dei Comuni. In questa direzione di esclusione segnaliamo che scompare del tutto il contenuto dell’intero articolo 8 intitolato 'Partecipazione dei Comuni'.
L’articolo 12, è davvero dei più inquietante. Mentre la 44/82 limitava l’attività estrattiva alla zona E, il progetto di legge in oggetto dice al comma 2 che 'possono altres“ costituire aree di potenziali escavazioni, previo parere favorevole del Comune, le zone territoriali D, le aree per servizi e le zone F, limitatamente ai parchi urbani e territoriali'. A questo bisogna aggiungere la già citata scomparsa delle percentuali che nella 44/82 limitavano le superficie di area di cava in relazione con l’estensione del terreno comunale. Come dire che il comune di Vicenza potrà fare una cava, nel parco Querini, oppure se il comune di Venezia vuole, nel parco di S.Giuliano se ne potrà realizzare un’altra. Si desidera davvero questo! Inoltre al comma 4 del medesimo articolo si dice che si 'possono aprire cave proposte dai comuni e con parere favorevoli della provincia fuori dagli Insiemi Estrattivi individuati dal Prac'. Al comma 5 si aggiunge come aree di potenziale escavazione le 'aree a rischio idrogeologico o geologico'. Ad esempio nel caso della paleofrana del Brustolè, nel territorio di Arsiero in provincia di Vicenza (peraltro super monitorata e stabilmente ferma da più di 40 anni) per le ragioni della cosiddetta 'sicurezza', essa potrà essere attaccata fin da subito estraendo 20 milioni di m³ di detrito, come già previsto nel progetto della RA, noto cartello di cavatori, che da tempo aspetta tempi propizi per poter realizzare quanto da loro proposto. Se poi a seguito di tali escavazioni la paleofrana si muoverà, questa volta davvero per i danni causati da tale escavazione, allora se potranno scavare 180 milioni di m³ di ulteriore detrito. A questo punto, con tutte queste concessioni e placet, il deprecato 'effetto gruviera' viene davvero favorito e moltiplicato a livello esponenziale.
L’articolo 13 persevera su questo indirizzo aprendo la voragine delle varianti agli strumenti urbanistici: nelle nuove cave, purché con l’accordo del Comune e dei soggetti interessati (cioè i cavatori) si potrà costruire come e quanto si vuole, anche mediante PIRUEA. Con ciò, la cosa pubblica sarà destinata a diventare una questione privata. In questo modo viene agevolato una collusione fra comune ed operatori del settore delle escavazioni. Al comma 7, il recupero ambientale applicato alle cave dismesse e/o abbandonate potrebbe aprire al riutilizzo del suolo per gli usi a questo punto più diversi: basta solo una variante, appunto.
L’articolo 39 introduce ulteriori concessioni abbassando la fascia di rispetto a 100 metri anche per i territori collinari mentre la 44/82 riguardava solo i 'territori montani', e, autorizzando lo scavo in falda nelle cave in atto ove essa emerge. Dall’analisi della documentazione allegata al Prac adottato nel 2003, si scopre che numerose sono le cave dismesse e quelle ancora attive, in cui si è già scavato in falda. Queste sono concentrate soprattutto in provincia di Treviso e di Verona, nonostante che la legge 44/82 ne prevedesse il divieto assoluto. Rimane inoltre ed ancora in quest’articolo, molto inopportuno e minaccioso il tremendo silenzio che grava sul comportamento da seguire nel caso delle cave di materiali del gruppo B. L’articolo 39 esprime un divieto di portare a giorno le falde freatiche solo per le cave di materiale di gruppo A.
Sia nel Prac che nel progetto di legge regionale in oggetto, non viene fatta menzione alcuna delle aree S.I.C. e Z.P.S. come aree di elevata tutela: Piemonte, Toscana, Campania e Puglia vietano l’apertura di nuove cave o addirittura l’ampliamento di quelle esistenti nelle suddette zone. La legge in oggetto invece, considera permissibile la coltivazione di cave anche nel parco dei Colli Euganei lasciando tale decisione all’Ente parco competente (articolo 15, comma 4).
Su questi punti di mancata menzione della presenza di aree di particolare tutela che la legge n. 44 del 1982 non poteva menzionare perché risultanti da disposizioni europee successive, oltre che alla mancante ricezione degli orientamenti europei in materia di sostenibilità dello sviluppo applicate all’utilizzo di risorse non rinnovabili (o «non riproducibili» come recita l’articolo 1 della n.44 1982) questo progetto di legge regionale è nato non solo obsoleto ma pure non conforme e contrastante con le nuove sensibilità espresse dagli indirizzi europei sulle risorse non rinnovabili, per questo potrebbe essere impugnato presso gli organi competenti nel caso in cui la Regione Veneto lo portasse tale e quale a fini applicativi.
é importante cittadini coinvolgere gli amministratori locali che vogliono evitare questo peggioramento della normativa vigente coordinarsi ed intervenire presso la Regione Veneto prima che sia troppo tardi.
Pare che l’intero impianto del Prac adottato a settembre dovrebbe arrivare in consiglio entro maggio 2009 e si suppone che il PdL 92, che è sugli scaffali della Terza Commissione dall’inizio del 2008, potrebbe, o appena prima o poco dopo, fare lo stesso percorso del Prac adottato e cancellarne le micidiali carenze legittimandolo.











