Contro gli avvelenatori: un'iniziativa da seguire

Sabato 27 Ottobre 2007 - associazioni, Basso Vicentino e Berici,

Gli amici del TAB di Sossano hanno ideato un'importante iniziativa contri gli avvelenamenti di animali non solo domestici, molto diffuse nelle nostre campagne e sui nostri monti e di cui é difficili individuare gli specifici autori.

Questa iniziativa é stata recepita e tramutata in ordinanza dall'amministrazione di Sossano. Ne publichiamo la presentazione e il contenuto augurandoci che i comuni del Basso Vicentino seguino questo bel esempio.

Il TAB associazione Onlus (Comitato per la Tutela dell'Area Berica), viene costituito l'11 novembre 2002, dall'esigenza di creare nel ns. territorio (Basso Vicentino), un comitato apolitico ed apartitico, che s'interessi attivamente della tutela del territorio, della fauna e della flora locali.
Nasce dalle ceneri di un precedente Comitato cittadino spontaneo sorto nel 1999, che ha bloccato la realizzazione di un termodistruttore sperimentale USA, per l'incenerimento di RSU, rifiuti speciali, tossico nocivi e radioattivi.
Il Giornale di Vicenza dell'epoca titolava : “Sossano: Barricate contro la torcia al plasma !î
Con l'aiuto della popolazione, il comitato spontaneo fondato da Dal Toso Cristiano, uno dei membri costituenti del comitato TAB, vinse questa importante battaglia per l'ambiente e fu posta in ordine in luogo della torcia, un sistema di differenziazione RSU "spinto", che ci ha consentito lo scorso anno di vincere il premio di Legambiente come "Comune riciclone".
L'episodio più eclatante del TAB, é stato l'ottenimento del visto giudiziario, per la definitiva chiusura della cava delle Priare e che recentemente ha visto la conclusione del processo penale, con l'estinzione del reato per mezzo di oblazione pecuniaria a carico del cavatore.
Ora rimane la parte civile, con l'obbligo di ricomposizione ambientale e si parla di una cifra attorno al milione e mezzo di euro.
Per verificare il corretto ripristino del sito della cava delle Priare, ci siamo uniti al Comitato Tutela Territorio di Orgiano ed Asigliano Veneto, che ha sempre dimostrato un profondo interesse per l'ambiente e il territorio del Basso Vicentino.
Con il mio inserimento da quest'anno nella carica di Presidente del TAB, ho ritenuto opportuno offrire una possibilità normativa di salvezza ai nostri amici animali, per evitare un fenomeno tanto odioso, quanto vile, che é quello dell'uccisione di decine di cani e gatti, per mezzo di bocconi avvelenati.
Per questa ragione, abbiamo preso contatti con vari enti per la tutela degli animali, tra cui appunto Verona for dogs, che sin da subito, ci ha fornito i documenti di base, che hanno consentito al nostro gruppo ambientalista, di presentare una specifica domanda al Comune di Sossano, al fine dell'ottenimento di una ordinanza (vedere il documento in copia allegata), atta ad inasprire le pene per gli avvelenatori e le modalità per chi detiene o confeziona articoli velenosi.
Un'altra piccola vittoria, nel difficile compito della tutela e salvaguardia della flora e della fauna domestica e selvatica della nostra Regione.
Claudia Bruni
ñ Presidente TAB -

Segue l'ordinanza.


P O L I Z I A L O C A L E
C O M U N E D I S O S S A N O
Via Mazzini n. 2 -36040 SOSSANO (VI)Tel. 0444/88.52.20 - Fax 0444/ 888640
e-mail: poliziamunicipale@comune.sossano.vi.it


N. 3758 di Prot. Sossano, 17.09.2007
N. 20 Ord.


OGGETTO: disciplina dell'uso delle sostanze velenose.

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 3 del D.P.R. 31.03.1979 8G.U. n. 150 del 2.06.1979) attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservazione dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

VISTE le norme seguenti del Codice Penale:
Art. 56 (delitto tentato);
art. 589 e 590 (omicidio e lesioni personali colpose),
art 638 (uccisione o danneggiamento di animali altrui);
Legge 20.07.2004 n. 189 (disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), che modifica le norme del Codice Penale.
VISTI gli art.. della Legge 14. 08 1991 n. 281 e la legge Regionale 22.03.2000 n. 23, in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

RICHIAMATI gli artt. 146 e 147 del T.U. delle Leggi Sanitarie (R.D. 27.o7.1934 n. 1265) e 21 ñ lett. N) della Legge 11.02.1992 n. 157 (protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio).

RILEVATO il frequente ripetersi di incivili episodi di distribuzione, sul territorio comunale, di bocconi ed esche contenenti sostanze velenose.

CONSTATATO che tali azioni hanno lo scopo e/o la conseguenza di uccidere animali, sia domestici che selvatici, sia liberi che di proprietà, che possono altres' mettere in pericolo la vita, la salute re l'incolumità degli esseri umani, in particolare di bambini che possono venire facilmente a contatto con tali sostanze.

ACCOGLIENDO l'istanza avanzata dalla Sezione di Savona dell'Unte Nazionale Protezione Animali (ENPA), contenente segnalazione di eventi recentemente accaduti.

VISTO l'art. 54 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 (T:U: sull'Ordinamento degli Enti Locali),

O R D I N A

Art. 1
E' vietato confezionare, detenere e distribuire, su tutto il territorio Comunale, sia in luoghi pubblici che privati, bocconi o esche contenenti sostanze velenose o anche potenzialmente nocive alle persone ed agli organismi animali superiori (uccelli e mammiferi) ed alla fauna selvatica e minore. Sono fatte salve le norme comunali che disciplinano il posizionamento di esche topicide, purché sistemate in luoghi non accessibili agli animali sopra citati.

Art. 2
Farmacisti, droghieri, commercianti di prodotti chimici, autorizzati alla detenzione di sostanze velenose o coloro che per arte o professione ne fanno uso, devono conservarle un armadi chiusi a chiave ed in recipienti con l'indicazione del contenuto e con il contrassegno delle sostanze velenose.
Farmacisti, droghieri, fabbricanti di prodotti chimici o chiunque in qualsiasi modo faccia commercio di prodotti chimici per uso industriale ed agricolo, non possono vendere sostanze velenose che a persone loro conosciute o che, non essendo da loro conosciute, siano munite di un attestato del''Autorità di pubblica sicurezza indicante nome e cognome e indirizzo, arte e professione e dimostrino di aver bisogno delle sostanze stesse per l'esercizio di professione.
In ogni caso devono annotare in un registro speciale, da presentarsi all'Autorità di Vigilanza ad ogni richiesta, qualità e quantità della sostanza velenosa venduta, data, nome,cognome, domicilio dell'acquirente e motivazionee/o finalità dell'acquisto come dall'acquirente medesimo dichiarante.

Art. 3
Le violazioni agli articoli precedenti, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni previste dal T.U. delle leggi Sanitarie, saranno punite con la sanzione amministrativa di Ä. 1.016,00.

Art. 4
Sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza gli Agenti e gli Ufficiali della Polizia Locale, Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e alle Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Protezione Animali ( che vengono utilizzate a titolo volontario e gratuito dal Comune, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 31.03.79 ñ G.U. n. 150 del 02.06.79).

IL SINDACO
Giuseppe Cavallaro

a cura di: Comitato t.t. O. e A.v.