Cava di Monticello: la sentenza del Consiglio di Stato da non dimenticare.

Mercoledì 27 Settembre 2006 - estrattive, Basso Vicentino e Berici,

Dopo avere approfondito i casi della miniera di Meledo e della cava di Orgiano, ricordando peró che la vertenza su questi due siti é ancora aperta essendo entrambe le richieste in fase di osservazioni prima di accedere alle valutazioni finali della Commissione VIA regionale,

ora ci troviamo davanti alla questione della cava di Monticello di Barbarano che possiede una specificità tecnica amministrativa e giuridica tutta sua.

Mentre nei due primi casi ci troviamo davanti a presentazioni di V.I.A (una miniera e una cava, quindi ognuna con una sua personalità legislativa) che comunque rispondono ha ragioni buone e meno buone per essere presentate come tali, Monticello invece presenta una anomalia dall'indiscutibile italianità: dopo essere stata bocciata senza appello possibile dal Consiglio di Stato, sbarramento addirittura rinforzato, se doveva essercene bisogno, da un ulteriore vincolo di salvaguardia espresso dalla stessa Regione Veneto, la cava torna alla ribalta forse per dimostrare come la Regione Veneto non riesce a decollare dai mali peggiori che affliggono la nostra penisola e che ne fanno il fanalino di coda dell'Europa, nella fattispecie in materia di comportamento amministrativo. Una sentenza di peso come quella del massimo collegio in materia di giustizia amministrativa quale il Consiglio di Stato, potrebbe diventare lettera morta, perché la nostra Amministrazione Regionale che dovrebbe di norma ineccepibile sottostarci, potrebbe essere tentata, in vari modi, di renderla oppugnabile e confutabile. A questo punto, se cosi fosse, per il recupero ambientale delle cave nostrane, in un futuro forse prossimo, qualcuno pianterà banane?. se pare alla Regione Veneto sarà cos' a Monticello, e i peggiori italianismi di impropria amministrazione potranno semplicemente essere chiamati venetismi, e le istituzioni del Veneto riconoscersi parte della zavorra al decollo europeo del Nordest. Speriamo non sia cos'. Vogliamo essere fiduciosi nella serietà delle nostre istituzioni e che il vino di Monticello e Barbarano non diventi succo di banane.


La sentenza del Consiglio di Stato nà 2534/2005 relativa alla D.G.R.nà 618/2003 di autorizzazione della cava Monticello di Barbarano Vicentino:, fa chiarezza sulle problematiche e sulle contraddizioni circa l'interpretazione dei vincoli di natura ambientale/paesaggistica, nonché sulle prescrizioni che i Piani Territoriali e d'Area adottati e non ancora approvati dal Consiglio Regionale, esercitano sul territorio in materia di concessioni estrattive.
Fino ad oggi, il Dipartimento Urbanistica e l'Avvocatura Distrettuale dello Stato hanno sostenuto e orientato la Giunta Regionale circa la non applicabilità delle norme di salvaguardia dei suddetti Piani solamente adottati , nei confronti degli atti di competenza della G. R. in materia di cave.
In particolare il TAR Veneto, con propria sentenza nà 3577/2003, fa propria questa tesi, e la ribadisce ( pag. 11 della sentenza stessa) .
In essa si dice testualmente : “ La previsione stessa (della tutela e della salvaguardia) non puó , peraltro , essere invocata per fondare un'illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto trattasi di disposizione normativa facente parte di un Piano d'Area soltanto adottato dalla G.R. , e non ancora approvato dal Consiglio Regionale, con la conseguenza che la disposizione non puó esplicare alcuna salvaguardia nei confronti delle attività estrattive.
La conseguenza stessa rinviene, in primo luogo, dalla deliberazione della G.R.. del 25/06/1996 nà 276 ( direttiva in ordine alle misure di salvaguardia dei PTP adottati per l'applicabilità della L.R. nà 61/85 e L.R. nà 44/82) e che recepisce un parere reso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato alla Presidenza della G.R. in ordine alla questione se in sede delle istanze di autorizzazione di cava possa, o debba, tenersi conto delle prescrizioni o vincoli previsti dal PTP adottato e non ancora approvato.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, deve escludersi che del PTP adottato possa tenersi conto in sede di istanza di autorizzazione estrattiva, e ció non soltanto perché il PTP adottato non é vigente ma soprattutto perché la L.R.. nà 44/82 indica quali parametri cui conformare le autorizzazioni??? .
Tale tesi convince il Collegio ( TAR Veneto ), anche in considerazione della circostanza che l'art. 38 della L.R.. nà 61/85 ?. nulla prevede per quanto segnatamente attiene alle autorizzazioni di cava rette dalla L.R.. nà 44/82.
La stessa tesi é stata, pertanto, esattamente estesa in via analogica anche ai Piani d'Area, la cui disciplina di salvaguardia , contenuta nell'art. 38 della L.R. nà61/85, parimenti incide sulle sole determinazioni di competenza delle Amministrazioni Comunali inerenti il rilascio dei titoli abilitativi a costruire, lasciando pertanto integre le funzioni in tema di rilascio delle autorizzazioni di cava di competenza regionale.î

Questo, pertanto, é stato l'orientamento che la Regione Veneto ha sostenuto e adottato fino a oggi , in materia di concessioni estrattive .
Come si ricordava all'inizio, il C. di S., con sentenza nà 2534/2005, annulla e ribalta la sentenza del TAR Veneto sopra citata .
A pag. 12 e successive della sentenza, al punto 4, si rileva che : “la questione centrale, sottoposta all'esame del Collegio é quella relativa all'asserita incompatibilità ambientale della cava, in relazione agli strumenti urbanistici vigenti, e segnatamente il Piano d'area dei Monti Berici e al PRG del Comune. Tale motivo di gravame, ?. , é stato ritenuto infondato dal Giudice di prime cure. (TAR Veneto)
Esso va invece condiviso nei limiti e nei sensi di seguito indicati.
4.1 La tesi sostenuta nella prima delle sentenze appellate ( quella che ha respinto il ricorso del Comune) é che, in presenza di una legge regionale disciplinante l'attività di cava anche con riguardo agli aspetti della tutela paesaggistica (L.R. 44/82), il Piano d'Area non avrebbe alcuno spazio di operatività; in ogni caso, trattandosi di strumenti urbanistici soltanto adottati e non ancora approvati, nemmeno sarebbero applicabili le norme di salvaguardia, previste per il rilascio dei titoli abilitativi a costruire e non anche le autorizzazioni di cava.
Siffatta prospettazione ,?.., non puó essere seguita. (sentenzia il C. di S. )
La legge regionale in parola prevede che l'attività di cava debba svolgersi nell'ambito della pianificazione regionale ( con il PRAC), la quale deve tenere presenti, tra l'altro, le esigenze di salvaguardia del territorio e dell'ambiente, in particolare, deve salvaguardare le zone soggette a tutela ai sensi della legge nà1089/1939 e della legge nà1497/1939 e uniformarsi a quanto disposto dalla legge nà 1097/1971 (art 5).
A tal fine i Comuni interessati partecipano alla formazione dei Piani Provinciali individuando le aree che, per ragioni di salvaguardia idrogeologica/paesaggistica, dell'ambiente naturale vadano assoggettate a vincolo di interdizione da qualsiasi attività di cava (art 8 L.R.. 44/82).
Solo, rispettati questi limiti, l'attività di cava é potenzialmente esercitabile nelle
zone E del PRG ( art 13, L.R. 44/82).
Orbene , come ha gi? osservato questa Sezione in fattispecie analoga a quella in esame, ( Cons. St. VI nà 5927 / 2003), una volta introdotta dalla legge regionale la considerazione prioritaria delle tutela ambientale e paesaggistica in materia di cave, da effettuarsi in sede di pianificazione regionale, non puó negarsi al Piano d'Area che é strumento del medesimo livello, la idoneità a disciplinare a fini di tutela , ogni intervento che venga ad incidere significativamente sul territorio, ivi compresa l'attività estrattiva..
D'altra parte , essendo l'attività estrattiva esercitabile nelle zone E del PRG solo nel rispetto dei vincoli suindicati, l'introduzione automatica nello stesso PRG del divieto di apertura di nuove cave ad opera del Piano d'area, determina per gli ambiti territoriali interessati, anche se inclusi nelle zone E , l'impossibilità di esercitare l'attività estrattiva..
In definitiva il Piano d'area puó ben incidere sulle autorizzazioni alla attività estrattiva pur in presenza della disciplina speciale dettata dalla L.R. 44/82.
4.2 Il profilo di censura sul quale insistono la parti appellanti,( Comune), non é volto a affermare una diretta e immediata applicabilità delle norme contenute nel Piano d'area sulle attività estrattive?
Sostengono invece le parti appellanti la contraddittorietà e illogicità manifesta della delibera di G.R. nà 618 del 10/03/2003 che ha autorizzato l'apertura della cava in relazione al Piano d' Area dei Monti Berici adottato e alla variante al PRG del Comune di Barbarano approvata dalla stessa Regione con delibera di G.R. nà 276 del 07/02/2003 ( cioé un mese prima della conc. della cava ).
In effetti il Piano d'Area individuava sulla collina di Monticello una , ?, dettando per tale ambito norme di tutela ambientale? e introducendo specificatamente il divieto di apertura di nuove cave.
Il pregio ambientale della collina di Monticello era stata poi ribadita dalla Regione in sede di variante al PRG comunale ( nà 1077/2004) ove l'ambito in parola era stato classificato come , e in quanto tale >.
Secondo il primo giudice ( TAR ) nessuna rilevanza potrebbe essere attribuita alle previsioni del Piano d'area e del PRG non potendo esse vincolare in alcun modo l'Autorità Regionale nell'esercizio dei poteri a essa attribuiti in materia di cave.
Ma il punto , non é se tali strumenti urbanistici possano essere considerati vincolanti o meno, bens' se l'autorità regionale in sede di pronuncia sulla domanda di autorizzazione di cava , potesse ignorare del tutto e anzi ribaltare ñ come ha fatto- le valutazioni espresse in ordine al pregio paesaggistico del sito e alla necessità della sua conservazione.
Si é gi? detto come gli strumenti urbanistici di pianificazione ( PRAC della 44/82) dovessero tener conto delle esigenze di salvaguardia del territorio e dell'ambiente.
Occorre aggiungere che le finalità della legge erano esplicitamente indicate (nell'art. 1)?.
Pertanto, se é vero che nel quadro delineato dal legislatore regionale il perseguimento di tali finalità avrebbe dovuto essere assicurato mediante la predisposizione degli specifici strumenti di pianificazione contemplati nell'art. 4 (PRAC ), la mancata formazione di essi
( protrattasi per oltre 20 anni) non puó far venir meno la necessità di tener conto di dette finalità, . E qualora le finalità in parola si siano gi? estrinsecate in prescrizioni specifiche degli strumenti urbanistici generali ( quali Piano d'Area o PRG ), da essi non puó prescindersi nel momento in cui si tratti di decidere sulla domanda di autorizzazione di cava.
In altri termini, perdurando l'assenza del PRAC previsto dalla L.R. 44/82 , la disciplina da applicare alla attività estrattiva non é soltanto quella dell'art. 44 della L.R..44/82 citata ( come ha ritenuto, invece,il TAR Veneto) , dovendosi far riferimento anche alle finalità di tutela paesistica e ambientale?.
Ció posto, é indubbio che la valutazione espressa dalla Regione in ordine alla apertura della cava Monticello sulla base dei due pareri della CTRAE , sia in palese contraddizione con l'orientamento assunto e ribadito in sede di pianificazione urbanistica.
Negli anzidetti pareri della CTRAE ( recepiti nella delibera di G.R..) si é infatti ritenuto che la collina di Monticello sarebbe >, in tal modo contraddicendo la ripetuta volontà della stessa Regione di sottrarre la collina di Monticello alla attività estrattiva sulla base del riconosciuto pregio paesistico.
La contraddittorietà appare dunque chiarissima , e non puó essere superata con il rilievo che i due pareri della CTRAE , enunciano la compatibilità della apertura della cava con la tutela del paesaggio. In entrambi i pareri l'unico riferimento alla tutela dell'ambiente e del paesaggio é rappresentato dalla affermazione che lo sbancamento della collina non altera significativamente il paesaggio; che é enunciazione del tutto antitetica a quella formulata in precedenza secondo cui la collina di Monticello rappresenta una >.
5. Per le considerazioni che precedono, gli appelli in esame debbono essere accolti, ?., con conseguente annullamento degli atti impugnati.î( pag 18 , della sentenza del C. di S. sopra richiamata )


Come si accennava all'inizio, la sentenza del Consiglio di Stato sopra citata, dovrà essere tenuta a mente nei prossimi pronunciamenti della Commissione esaminatrice dei progetti di cava.
I Comuni e le Province avranno cos' a disposizione un ulteriore strumento per difendersi dagli assalti dei cavatori.
Si spera che anche la Regione Veneto prenda atto del nuovo e definitivo indirizzo in tema di difesa del territorio Veneto.
Pertanto , d'ora in avanti, i molteplici Piani d'Area e Provinciali , anche se solo adottati, potranno incidere sulle future determinazioni in tema di cave e miniere.
Diversamente , quelle Amministrazioni che faranno ricorso al C. di S. , finalmente potranno vedere riconosciuti i propri diritti.

a cura di: Comitato t.t. O. e A.v.